PREMESSA
La
volontà di pervenire ad una Strada dei Vini e dei Sapori,
trova la sua prima affermazione in numerosi documenti programmatici
sia provinciali che comunali, spesso concordati con le associazioni
dei produttori
Con tali documenti le amministrazioni locali hanno individuato lo
sviluppo del turismo eno-gastronomico e culturale come nuovo fattore
trainante per lulteriore sviluppo di una economia eco-compatibile
su un territorio di alta qualità paesaggistica e ambientale,
ricco di produzioni agricole ed enogastronomiche di alta qualità
e di rilevanti testimonianze storico architettoniche.
La Strada dei Vini e dei Sapori si propone come strumento di promozione
e valorizzazione del turismo eno-gastronomico, con lofferta
di prodotti di qualità già presenti sul territorio
(giacimenti prodotti tipici) ma certamente suscettibili di ulteriore
valorizzazione attraverso la ricerca e la riscoperta.
LAssociazione che sl va a costituire intende incentivare lo
sviluppo economico del territorio mediante la promozione di una
offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti
e dei servizi e garantita da una moderna imprenditorialità.
Art.
1 Costituzione e durata.
È costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro
denominata STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DIMOLA
con sede legale ed amministrativa presso il Circondario Imolese,
in Piazza Gramsci, 21. La durata dellassociazione e fissata
allanno 2020; rispetto a tale data lAssemblea dei soci
può con propria deliberazione disporre la proroga o lanticipato
scioglimento dellAssociazione.
Art. 2 Scopi.
1. LAssociazione STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI
DIMOLA non ha fini di lucro e persegue laffermazione
dellidentità storica, culturale, ambientale, economica
e sociale dellarea di riferimento con i seguenti scopi:
a) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di una
offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti
e dei servizi;
b) valorizzare sui territori della Strada le produzioni vitivinicole
ed agricole, le attività agro-alimentari e le specialità
enogastronomiche, le produzioni ed i servizi nel quadro di una economia
eco-compatibile;
c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali
ed ambientali presenti sul percorso
d) proporre agli enti locali la segnaletica informativa ed il marchio
di riferimento della Strada;
e) definire nel rispetto delle finalità anzidette il disciplinare
di gestione della Strada per ogni Singolo prodotto;
f) definire gli standard minimi di qualità delle aziende
e delle imprese aderenti dei diversi settori produttivi;
g) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità,
capace e motivata, attraverso la formazione e laggiornamento
professionale.
h) garantire agli associati linformazione di base sugli adempimenti
prescritti dalle norme in vigore per lesercizio della specifica
attività e/o occorrenti per ladeguamento agli standard
di qualità, nonché sulle possibilità di finanziamento
per lesercizio dellattività
i) esercitare unazione di controllo sulla rispondenza delle
situazioni aziendali e produttive agli standard.
l) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento
degli scopi sociali;
m) diffondere limmagine e la conoscenza della Strada attraverso
iniziative promozionali, campagne di Informazione, gestione di centri
di informazione, azioni di promo-commercializzazione ed attività
di rappresentanza nellambito di manifestazioni e iniziative
fieristiche;
n) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore
diffusione della conoscenza della Strada;
o) rappresentare in giudizio gli interessi dellAssociazione
e dei singoli associati qualora convergenti, tutelandone il logo
ed il nome In ogni sede.
Art.
3 Soci.
1. Possono essere ammessi a far parte dellAssociazione:
a. aziende e/o singoli produttori vitivinicoli e/o produttori di
distillati derivanti da uve e vini;
b. aziende agricole singole o associate e/o produttori specializzati
in produzioni tipiche dei territori;
c. enoteche e/o botteghe del vino o dei prodotti tipici;
d. aziende agrituristiche;
e. attività della ricezione alberghiera ed extra alberghiera,
ivi compresi i bed & breakfast e le aziende del turismo rurale;
f. esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti
e bevande;
g. imprese dellartigianato artistico e tradizionale;
h. imprese turistiche (agenzie di viaggio e tour operator);
i. consorzi per la tutela e promozione dei prodotti;
j. istituti professionali scolastici (settore agricoltura, turistico
alberghiero e della ristorazione);
k. enti locali, camere di commercio, parchi naturali; associazioni
professionali e di categoria;
l. associazioni turistiche locali (Pro Loco, ecc.), associazioni
culturali e ONLUS con scopi sociali in attinenza con gli scopi della
Strada;
m. altri soggetti individuati dallAssemblea, su proposta del
Consiglio di Amministrazione per caratteristiche consone al raggiungimento
degli scopi sociali della Associazione.
2.
Requisito indispensabile dellaspirante socio per essere ammesso
a far parte della Associazione è oltre al rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare della Strada per quanto concerne i singoli
prodotti e gli standards minimi di qualità, la presenza costante
sui territori della Strada, con strutture produttive in proprietà
od in disponibilità, ovvero con proprie sedi o con rappresentanze
di interessi. Non è posto limite alcuno al numero del soci.
3.
Ai fini e per gli effetti previsti dal presente Statuto, i soci
si distinguono in:
Soci
Fondatori: sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto latto
costitutivo dellAssociazione.
Soci Ordinari: sono coloro che possiedono i requisiti di cui allArt.
3, e che presenteranno domanda di associazione dopo la data di costituzione
dellAssociazione.
Soci Onorari: sono coloro ai quali lo specifico status e stato riconosciuto
e conferito dallAssemblea per particolari meriti acquisiti
nellambito dellazione e della ricerca Socio economico
culturale dellAssociazione.
Art.
4 Ammissione.
1. Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto
e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive.
la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive
e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente
Statuto.
Lassemblea, assunte le necessarie informazioni e svolti gli
opportuni accertamenti, decide in merito allaccoglimento della
domanda ed alliscrizione come Socio Ordinario.
2.
Lacquisita qualità di Socio Ordinario si conserva a
tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art 7.
Art.
5 Quote sociali e Contributi.
1. Lentità delle quote à determinata annualmente,
su proposta del Presidente dallassemblea dei Soci. La quota
non è mai rivalutabile.
2. LAssemblea ha facoltà di determinare e richiedere
il versamento di contributi straordinari qualora ne sia ravvisata
lopportunità per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. LAssociazione può ricevere contributi finanziari
da enti, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento
degli scopi sociali.
Art.
6 Obblighi del socio.
1. Il socio si impegna a:
a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari e le
deliberazioni degli organi dellAssociazione, promuovere ed
agevolare le finalità sociali dellAssociazione
b) permettere ai componenti e/o agli incaricati degli organi esecutivi
dellAssociazione di accedere direttamente od insieme ed esperti
ai terreni e/o locali del Socio destinati ad attività rientranti
negli ambiti della Strada al fine di consentire i controlli di competenza:
c) accettare che gli incaricati degli organi esecutivi dellAssociazione
compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione
presentata dal socio come prescritto da disposizioni statutarie
o regolamentari dellAssociazione.
Art.
7 Perdita della qualità di socio.
1. La qualità di socio dellAssociazione viene meno:
a) per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio
persona giuridica);
b) per vendita della proprietà o cessazione dellattività;
c) per recesso volontario del socio (le dimissioni devono essere
presentate per lettera raccomandata con sei mesi di anticipo sulla
data indicata per il recesso);
d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle
quote sociali, da frode od inadempienza grave (in particolare per
quanto concerne il rispetto del disciplinare e degli standard minimi
di qualità e la accettazione dei controlli) accertata nei
confronti delle disposizioni statutarie e regolamentari dellassociazione.
Art.
8 Successione per decesso o cambio di Proprietà.
1. Nel caso di decesso dellassociato o cambio di proprietà
o ragione sociale gli aventi diritto possono presentare domanda
scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. La domanda è
documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli
stessi diritti e doveri del precedente associato.
2.
LAssemblea deve accertare nel nuovo socio il possesso dei
requisiti prescritti.
3.
Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione
iniziale.
Art. 9 Sanzioni.
1. Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti della
Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto
e del Regolamento o che comunque provochi un danno agli interessi
della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate
in relazione alla gravità della mancanza:
a) richiamo a tenere un comportamento consono ai doveri di socio.
pena lapplicazione delle sanzioni più gravi;
b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi
della Strada, fermo restando lobbligo del pagamento delle
quote sociali alle normali scadenze;
c) esclusione dallAssociazione e dalla Strada.
Art.
10 Organi dellAssociazione.
1. Sono organi dellassociazione:
a) Assemblea;
b) Consiglio di Amministrazione;
c) Presidente, 2 Vicepresidenti;
d) Comitato tecnico.
Art.
11 Assemblea dei soci.
1. LAssemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti
i soci (o loro delegati) purché in regola con il pagamento
delle quote sociali di cui allart.5, rappresenta ed impegna
la totalità di questi.
2.
Le deliberazioni, prese dallAssemblea regolarmente costituita
ed approvate con lo prescritta maggioranza, vincolano anche i soci
assenti o dissenzienti. (ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni
socio può farsi rappresentare da un socio con delega scritta,
3.
Sono compiti istituzionali dellAssemblea ordinaria, non trasferibili:
discussione
e approvazione del bilancio corredato dalle relazioni di presentazione
dellorgano dl revisione del conti;
definizione delle direttive generali di azione dellAssociazione;
determinazione dellammontare delle quote sociali;
nomina di un Consiglio dAmministrazione, composto da 9 a 15
membri e presieduto dal Presidente;
designazione dei Soci Onorari;
approvazione del disciplinare contenente gli standard minimi di
qualità.
LAssemblea ordinaria è convocata almeno una volta lanno,
entro quattro mesi dal termine dellesercizio annuale. In prima
convocazione le deliberazioni dellAssemblea Ordinaria sono
prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega,
dl almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione
che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia
il numero dei presenti.
4.
Sono compiti istituzionali dellassemblea Straordinaria non
trasferibili:
a) modifica dellatto costitutivo e dello Statuto;
b) scioglimento anticipato della Associazione e la conseguente devoluzione
del patrimonio, nei tempi e con le modalità previste dalla
legislazione vigente.
In prima convocazione le deliberazioni dellAssemblea Straordinaria
sono prese a maggioranza dei voti con la presenza ,di persona o
per delega di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione
la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida
qualunque sia il numero dei presenti. La deliberazione di scioglimento
anticipata dellAssociazione deve riportare il voto favorevole
di almeno la metà dei Soci fondatori ancora presenti nellAssociazione.
5.
LAssemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione
quando lo reputi opportuno o quando lo richieda, con domanda scritta
al Presidente, almeno un terzo dei soci. Il Consiglio di Amministrazione
è tenuto a convocare lAssemblea entro sessanta giorni
dalla data della richiesta.
6.
La convocazione viene fatta dal Presidente con invito scritto ai
singoli soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della seduta
tramite posta o anche a mezzo fax
Linvio della convocazione deve specificare la data e lora
stabilita per la prima e per la seconda convocazione ,Il luogo della
riunione (che potrà essere la sede dellAssociazione
od ogni altro idoneo luogo allinterno del territorio Provinciale)
e lordine del giorno dei lavori.
7.
LAssemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso
dl sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente appositamente
incaricato.
8.
Prima di iniziare i lavori, lAssemblea nomina il segretario
incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori.
Il verbale deve contenere lelenco dei soci presenti o deleganti
e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art.
12 Consiglio di Amministrazione.
1. LAssociazione è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione formato da componenti eletti dalla Assemblea fra
i soci o loro rappresentanti.
2.
Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero
di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore
anzianità nella Associazione.
3.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4.
Il consiglio provvede alla nomina di un segretario tra i propri
membri, tra i soci non consiglieri o tra personale esterno. Ciascun
verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Laddove nominato
il Direttore provvede, tra laltro alla compilazione dei verbali
e alla tenuta del relativo registro.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione,
sia ordinaria che straordinaria, escluso quelli che per legge o
per Statuto sono demandati allAssemblea o al Presidente e
provvede ad ogni atto relativo al personale.
In particolare:
Convoca
lAssemblea dei soci dellAssociazione;
elegge fra i suoi componenti il Presidente, 2 Vice Presidenti e
lUfficio di Presidenza;
nomina il tesoriere;
redige il bilancio secondo le disposizioni di Legge, corredato da
una relazione sullandamento della gestione;
delibera sullesclusione dei soci;
propone allAssemblea il Regolamento;
nomina leventuale Direttore, fissandone i compiti;
nomina, secondo criteri di competenza e professionalità,
i componenti del Comitato Tecnico, di cui allart.14;
delibera ogni altro atto di amministrazione.
5.
Il Consiglio dAmministrazione è convocato dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. E
altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi
membri. La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi
almeno 7 giorni prima della riunione tramite posta o anche a mezzo
fax o posta elettronica laddove concordato. Lavviso di convocazione
deve specificare lindicazione del giorno, del luogo e dellora,
nonché lelenco delle materie da trattare. Non è
ammessa la delega.
6.
Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti espressi
dai presenti. In caso di parità il voto del Presidente forma
la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle
votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.
7.
Lassenza non motivata di un consigliere a tre sedute consecutive
del Consiglio di Amministrazione comporta limmediata decadenza
dello stesso.
8.
Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano
a mancare uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti
laddove possibile, per cooptazione dai primi dei non eletti dalle
varie categorie economiche; questi resteranno in carica fino alla
prima Assemblea ordinaria, che ne dovrà ratificare la nomina.
9.
Il Consiglio predispone il Regolamento per il funzionamento dellAssociazione
e la gestione della Strada da sottoporre allapprovazione dellAssemblea;
nelle funzioni di gestione può avvalersi dellopera
di personale dipendente assunto con regolari contratti di lavoro
ovvero di collaborazioni e/o di consulenze esterne, determinandone
preventivamente gli oneri.
10.
LAssemblea può disporre a favore degli organi dellAssociazione,
determinando modalità e destinatari, lerogazione di
compensi o rimborsi spese.
Art.
13 Presidente e Vice Presidenti.
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione
tra i propri componenti.
2.
Il Presidente rappresenta legalmente lAssociazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio; cura lesecuzione delle deliberazioni
dellAssemblea e del Consiglio di Amministrazione.
3.
In particolare, il Presidente:
presiede
lAssemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea
e dal Consiglio dAmministrazione;
propone al Consiglio dAmministrazione la nomina del direttore
(eventuale), lassunzione di dipendenti, nonchè il conferimento
di incarichi professionali a collaboratori esterni;
vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione
dei verbali delle adunanze dellAssemblea e del Consiglio
di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi è
sostituibile da un Vice Presidente appositamente incaricato. I due
Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.
Art.
14 Comitato Tecnico
1. Le funzioni di controllo preliminare e periodico sul possesso
dei requisiti e sulla corrispondenza agli standards di qualità
previsti dalle norme regolamentari, nonché sulla successiva
persistenza degli stessi, sono svolte da un Comitato Tecnico, che
relaziona al Consiglio di Amministrazione perchè questultimo
possa deliberare conseguentemente.
2.
Il Comitato Tecnico è composto da 5 membri e nominato dal
Consiglio di Amministrazione secondo criteri di competenza e professionalità.
3.
Ai componenti del Comitato Tecnico, per lo svolgimento delle funzioni,
possono essere corrisposti compensi o rimborsi spese, nella misura
preventivamente determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Art.
15 Patrimonio e Bilancio
1. Il patrimonio dellAssociazione è costituito dallammontare
delle quote sociali e dei contributi di cui allart.5, dagli
avanzi netti di gestione ,nonché dai beni mobili ed immobili
che pervengano allAssociazione a qualsiasi titolo.
2.
Il Bilancio si chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno e dovrà
essere approvato entro il 30 aprile dellanno successivo. A
chiusura del Bilancio i fondi non erogati si intendono trasferiti
integralmente a carico dei successivi bilanci.
3.
LAssociazione ha lobbligo di impiegare gli eventuali
avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, restando
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, sempreché la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge.
Art.
16 Tenuta dei libri.
1. Oltre ai libri espressamente prescritti dalla Legge, lAssociazione
tiene i Libri Verbali delle sedute e delle Deliberazioni dellAssemblea,
nonché il Libro dei Soci dellAssociazione ,
2.
I libri dellAssociazione sono consultabili da parte dei Soci
che ne facciano richiesta scritta al Presidente; eventuali copie
sono fatte a spese del richiedente.
Art.
17 Norma transitoria
1. In sede di prima attuazione, per i Soci Fondatori si prescinde
dalla verifica del possesso immediato dei requisiti che verranno
stabiliti per i Soci in sede di definizione del disciplinare e degli
standard minimi di qualità. Il Socio Fondatore ha peraltro
lobbligo, sanzionato con la perdita della qualità di
socio, di provvedere al richiesto adeguamento entro il 31 dicembre
2001.
Art.
18 Rinvio.
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni
del Codice Civile e delle leggi in materia dl associazioni volontarie.
Art.
19 Rapporti di collaborazione
1. LAssociazione si impegna a mantenere stretti rapporti di
collaborazione con gli itinerari enogastronomici presenti nella
Regione Emilia-Romagna, in Italia e/o nel territorio europeo.
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