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PREMESSA

La volontà di pervenire ad una Strada dei Vini e dei Sapori, trova la sua prima affermazione in numerosi documenti programmatici sia provinciali che comunali, spesso concordati con le associazioni dei produttori
Con tali documenti le amministrazioni locali hanno individuato lo sviluppo del turismo eno-gastronomico e culturale come nuovo fattore trainante per l’ulteriore sviluppo di una economia eco-compatibile su un territorio di alta qualità paesaggistica e ambientale, ricco di produzioni agricole ed enogastronomiche di alta qualità e di rilevanti testimonianze storico architettoniche.
La Strada dei Vini e dei Sapori si propone come strumento di promozione e valorizzazione del turismo eno-gastronomico, con l’offerta di prodotti di qualità già presenti sul territorio (giacimenti prodotti tipici) ma certamente suscettibili di ulteriore valorizzazione attraverso la ricerca e la riscoperta.
L’Associazione che sl va a costituire intende incentivare lo sviluppo economico del territorio mediante la promozione di una offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi e garantita da una moderna imprenditorialità.

Art. 1 Costituzione e durata.
È costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI D’IMOLA“ con sede legale ed amministrativa presso il Circondario Imolese, in Piazza Gramsci, 21. La durata dell’associazione e fissata all’anno 2020; rispetto a tale data l’Assemblea dei soci può con propria deliberazione disporre la proroga o l’anticipato scioglimento dell’Associazione.


Art. 2 Scopi.
1. L’Associazione “ STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI D’IMOLA “ non ha fini di lucro e persegue l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell’area di riferimento con i seguenti scopi:
a) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di una offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
b) valorizzare sui territori della Strada le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agro-alimentari e le specialità enogastronomiche, le produzioni ed i servizi nel quadro di una economia eco-compatibile;
c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso
d) proporre agli enti locali la segnaletica informativa ed il marchio di riferimento della Strada;
e) definire nel rispetto delle finalità anzidette il disciplinare di gestione della Strada per ogni Singolo prodotto;
f) definire gli standard minimi di qualità delle aziende e delle imprese aderenti dei diversi settori produttivi;
g) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale.
h) garantire agli associati l’informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l’esercizio della specifica attività e/o occorrenti per l’adeguamento agli standard di qualità, nonché sulle possibilità di finanziamento per l’esercizio dell’attività
i) esercitare un’azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard.
l) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
m) diffondere l’immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di Informazione, gestione di centri di informazione, azioni di promo-commercializzazione ed attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche;
n) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
o) rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome In ogni sede.

Art. 3 Soci.
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:
a. aziende e/o singoli produttori vitivinicoli e/o produttori di distillati derivanti da uve e vini;
b. aziende agricole singole o associate e/o produttori specializzati in produzioni tipiche dei territori;
c. enoteche e/o botteghe del vino o dei prodotti tipici;
d. aziende agrituristiche;
e. attività della ricezione alberghiera ed extra alberghiera, ivi compresi i bed & breakfast e le aziende del turismo rurale;
f. esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
g. imprese dell’artigianato artistico e tradizionale;
h. imprese turistiche (agenzie di viaggio e tour operator);
i. consorzi per la tutela e promozione dei prodotti;
j. istituti professionali scolastici (settore agricoltura, turistico alberghiero e della ristorazione);
k. enti locali, camere di commercio, parchi naturali; associazioni professionali e di categoria;
l. associazioni turistiche locali (Pro Loco, ecc.), associazioni culturali e ONLUS con scopi sociali in attinenza con gli scopi della Strada;
m. altri soggetti individuati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali della Associazione.

2. Requisito indispensabile dell’aspirante socio per essere ammesso a far parte della Associazione è oltre al rispetto di quanto previsto nel Disciplinare della Strada per quanto concerne i singoli prodotti e gli standards minimi di qualità, la presenza costante sui territori della Strada, con strutture produttive in proprietà od in disponibilità, ovvero con proprie sedi o con rappresentanze di interessi. Non è posto limite alcuno al numero del soci.

3. Ai fini e per gli effetti previsti dal presente Statuto, i soci si distinguono in:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
Soci Ordinari: sono coloro che possiedono i requisiti di cui all’Art. 3, e che presenteranno domanda di associazione dopo la data di costituzione dell’Associazione.
Soci Onorari: sono coloro ai quali lo specifico status e stato riconosciuto e conferito dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nell’ambito dell’azione e della ricerca Socio economico culturale dell’Associazione.

Art. 4 Ammissione.
1. Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive. la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto.
L’assemblea, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all’accoglimento della domanda ed all’iscrizione come Socio Ordinario.

2. L’acquisita qualità di Socio Ordinario si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art 7.

Art. 5 Quote sociali e Contributi.
1. L’entità delle quote à determinata annualmente, su proposta del Presidente dall’assemblea dei Soci. La quota non è mai rivalutabile.
2. L’Assemblea ha facoltà di determinare e richiedere il versamento di contributi straordinari qualora ne sia ravvisata l’opportunità per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. L’Associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 Obblighi del socio.
1. Il socio si impegna a:
a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi dell’Associazione, promuovere ed agevolare le finalità sociali dell’Associazione
b) permettere ai componenti e/o agli incaricati degli organi esecutivi dell’Associazione di accedere direttamente od insieme ed esperti ai terreni e/o locali del Socio destinati ad attività rientranti negli ambiti della Strada al fine di consentire i controlli di competenza:
c) accettare che gli incaricati degli organi esecutivi dell’Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio come prescritto da disposizioni statutarie o regolamentari dell’Associazione.

Art. 7 Perdita della qualità di socio.
1. La qualità di socio dell’Associazione viene meno:
a) per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio persona giuridica);
b) per vendita della proprietà o cessazione dell’attività;
c) per recesso volontario del socio (le dimissioni devono essere presentate per lettera raccomandata con sei mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso);
d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave (in particolare per quanto concerne il rispetto del disciplinare e degli standard minimi di qualità e la accettazione dei controlli) accertata nei confronti delle disposizioni statutarie e regolamentari dell’associazione.

Art. 8 Successione per decesso o cambio di Proprietà.
1. Nel caso di decesso dell’associato o cambio di proprietà o ragione sociale gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti e doveri del precedente associato.

2. L’Assemblea deve accertare nel nuovo socio il possesso dei requisiti prescritti.

3. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.


Art. 9 Sanzioni.
1. Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti della Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:
a) richiamo a tenere un comportamento consono ai doveri di socio. pena l’applicazione delle sanzioni più gravi;
b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi della Strada, fermo restando l’obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze;
c) esclusione dall’Associazione e dalla Strada.

Art. 10 Organi dell’Associazione.
1. Sono organi dell’associazione:
a) Assemblea;
b) Consiglio di Amministrazione;
c) Presidente, 2 Vicepresidenti;
d) Comitato tecnico.

Art. 11 Assemblea dei soci.
1. L’Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci (o loro delegati) purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all’art.5, rappresenta ed impegna la totalità di questi.

2. Le deliberazioni, prese dall’Assemblea regolarmente costituita ed approvate con lo prescritta maggioranza, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. (ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un socio con delega scritta,

3. Sono compiti istituzionali dell’Assemblea ordinaria, non trasferibili:

discussione e approvazione del bilancio corredato dalle relazioni di presentazione dell’organo dl revisione del conti;
definizione delle direttive generali di azione dell’Associazione;
determinazione dell’ammontare delle quote sociali;
nomina di un Consiglio d’Amministrazione, composto da 9 a 15 membri e presieduto dal Presidente;
designazione dei Soci Onorari;
approvazione del disciplinare contenente gli standard minimi di qualità.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dal termine dell’esercizio annuale. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega, dl almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti.

4. Sono compiti istituzionali dell’assemblea Straordinaria non trasferibili:
a) modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) scioglimento anticipato della Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, nei tempi e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza ,di persona o per delega di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti. La deliberazione di scioglimento anticipata dell’Associazione deve riportare il voto favorevole di almeno la metà dei Soci fondatori ancora presenti nell’Associazione.

5. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo reputi opportuno o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

6. La convocazione viene fatta dal Presidente con invito scritto ai singoli soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della seduta tramite posta o anche a mezzo fax
L’invio della convocazione deve specificare la data e l’ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione ,Il luogo della riunione (che potrà essere la sede dell’Associazione od ogni altro idoneo luogo all’interno del territorio Provinciale) e l’ordine del giorno dei lavori.

7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso dl sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente appositamente incaricato.

8. Prima di iniziare i lavori, l’Assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori. Il verbale deve contenere l’elenco dei soci presenti o deleganti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione.
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da componenti eletti dalla Assemblea fra i soci o loro rappresentanti.

2. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità nella Associazione.

3. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il consiglio provvede alla nomina di un segretario tra i propri membri, tra i soci non consiglieri o tra personale esterno. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Laddove nominato il Direttore provvede, tra l’altro alla compilazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, escluso quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.
In particolare:

Convoca l’Assemblea dei soci dell’Associazione;
elegge fra i suoi componenti il Presidente, 2 Vice Presidenti e l’Ufficio di Presidenza;
nomina il tesoriere;
redige il bilancio secondo le disposizioni di Legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestione;
delibera sull’esclusione dei soci;
propone all’Assemblea il Regolamento;
nomina l’eventuale Direttore, fissandone i compiti;
nomina, secondo criteri di competenza e professionalità, i componenti del Comitato Tecnico, di cui all’art.14;
delibera ogni altro atto di amministrazione.

5. Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. E’ altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione tramite posta o anche a mezzo fax o posta elettronica laddove concordato. L’avviso di convocazione deve specificare l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. Non è ammessa la delega.

6. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti espressi dai presenti. In caso di parità il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.

7. L’assenza non motivata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta l’immediata decadenza dello stesso.

8. Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti laddove possibile, per cooptazione dai primi dei non eletti dalle varie categorie economiche; questi resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che ne dovrà ratificare la nomina.

9. Il Consiglio predispone il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e la gestione della Strada da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; nelle funzioni di gestione può avvalersi dell’opera di personale dipendente assunto con regolari contratti di lavoro ovvero di collaborazioni e/o di consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri.

10. L’Assemblea può disporre a favore degli organi dell’Associazione, determinando modalità e destinatari, l’erogazione di compensi o rimborsi spese.

Art. 13 Presidente e Vice Presidenti.
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il Presidente:

presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea e dal Consiglio d’Amministrazione;
propone al Consiglio d’Amministrazione la nomina del direttore (eventuale), l’assunzione di dipendenti, nonchè il conferimento di incarichi professionali a collaboratori esterni;
vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali’ delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituibile da un Vice Presidente appositamente incaricato. I due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Comitato Tecnico
1. Le funzioni di controllo preliminare e periodico sul possesso dei requisiti e sulla corrispondenza agli standards di qualità previsti dalle norme regolamentari, nonché sulla successiva persistenza degli stessi, sono svolte da un Comitato Tecnico, che relaziona al Consiglio di Amministrazione perchè quest’ultimo possa deliberare conseguentemente.

2. Il Comitato Tecnico è composto da 5 membri e nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri di competenza e professionalità.

3. Ai componenti del Comitato Tecnico, per lo svolgimento delle funzioni, possono essere corrisposti compensi o rimborsi spese, nella misura preventivamente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Patrimonio e Bilancio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all’art.5, dagli avanzi netti di gestione ,nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il Bilancio si chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. A chiusura del Bilancio i fondi non erogati si intendono trasferiti integralmente a carico dei successivi bilanci.

3. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, restando vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, sempreché la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 Tenuta dei libri.
1. Oltre ai libri espressamente prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene i Libri Verbali delle sedute e delle Deliberazioni dell’Assemblea, nonché il Libro dei Soci dell’Associazione ,

2. I libri dell’Associazione sono consultabili da parte dei Soci che ne facciano richiesta scritta al Presidente; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente.

Art. 17 Norma transitoria
1. In sede di prima attuazione, per i Soci Fondatori si prescinde dalla verifica del possesso immediato dei requisiti che verranno stabiliti per i Soci in sede di definizione del disciplinare e degli standard minimi di qualità. Il Socio Fondatore ha peraltro l’obbligo, sanzionato con la perdita della qualità di socio, di provvedere al richiesto adeguamento entro il 31 dicembre 2001.

Art. 18 Rinvio.
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia dl associazioni volontarie.

Art. 19 Rapporti di collaborazione
1. L’Associazione si impegna a mantenere stretti rapporti di collaborazione con gli itinerari enogastronomici presenti nella Regione Emilia-Romagna, in Italia e/o nel territorio europeo.

 


Associazione Strada dei Vini e dei Colli d'Imola. Piazza Gramsci, 21 40026 Imola BO Italy
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