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Imola,
27/01/2001
Art.1
Caratteri generali della "Strada dei vini e dei sapori dei
Colli d'Imola".
Art.2
Standard di qualità delle aziende vitivinicole e dei vini.
Art.3
Standard di qualità delle aziende agricole specializzate
in produzioni tipiche.
Art.4
Standard di qualità delle enoteche e/o botteghe del vino
e dei prodotti tipici.
Art.5
Standard di qualità delle aziende agrituristiche.
Art.6
Standard di qualità delle attività della ricezione
alberghiera ed extra-alberghiera, compresi i bed&breakfast e
le aziende di turismo rurale.
Art.7
Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione
di pasti, alimenti e bevande.
Art.8
Standard di qualità delle imprese commerciali, dell'artigianato
artistico e tradizionale.
Art.9
Standard di qualità delle agenzie di viaggio e tour operator.
Art.10
Standard di qualità degli istituti alberghieri e di formazione
professionale, delle istituzioni, associazioni e consorzi operanti
nel campo culturale, ambientale e turistico
Art.11
Standard di qualità dei Consorzi di tutela e promozione dei
vini e dei prodotti tipici operanti nel campo dell'enogastronomia
e delle Associazioni professionali e di categoria
Art.12
Impegni degli Enti locali aderenti alla "Strada dei vini e
dei sapori dei Colli d' Imola"
Art.13
Standard di qualità del personale di animazione, esperti
e operatori
Art.
14 Standard di qualità dei soggetti pubblici e/o privati
non compresi nei precedenti articoli
Art.
1
Caratteri generali della "Strada dei vini e dei sapori dei
Colli d'Imola"
1. La "Strada dei vini e dei sapori dei Colli d'Imola",
di seguito indicata anche " Strada", è costituita
da percorsi turistici nell'ambito di comprensori ad alta vocazione
vitivinicola caratterizzati da vigneti e cantine di aziende agricole,
da produzioni gastronomiche tipiche e tradizionali nonché
da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente
significative ai fini di un'offerta turistica integrata.
2. I prodotti promossi dalla" Strada", ai sensi del 2°
comma dell'art. 2 della L.R. n° 23 del 07/04/2000, sono riferiti
alle produzioni enogastronomiche di qualità:
· Legge 10/02/92 n° 164 (denominazione di origine dei
vini)
· Regolamento C.E. n° 2081 e 2082/92 (riconoscimento
di prodotti a marchio D.O.P., I.G.P. e A.S.);
· Regolamento C.E. 2092/91 (agricoltura biologica);
· Legge regionale n° 28 del 28/10/99 (marchio regionale
di Qualità Controllata);
· Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n° 350
del 08/09/1999 (prodotti tradizionali).
Gli aderenti alla "Strada" produttori di specialità
enogastronomiche, dovranno produrre e mettere in vendita almeno
un prodotto contemplato dalle suddette normative. Eventuali deroghe
su richieste specifiche, sono proposte dal Comitato tecnico e approvate
dal C.d.A..
3. La "Strada" costituisce uno strumento di promozione
dello sviluppo economico e sociale del territorio individuato e
intende favorire e promuovere i1 turismo enogastronomico quale movimento
inteso a valorizzare la produzione vitivinicola nell'ambito di un
contesto culturale, ambientale, storico e sociale.
4. La "Strada" è identificata mediante:
a) segnaletica informativa, posta in prossimità del soggetto
aderente all'Associazione, e consistente nella esposizione dello
specifico marchio di riferimento della "Strada dei vini e dei
sapori dei Colli d' Imola" secondo le modalità e gli
standard individuati, tenuto conto delle necessità di integrazione
con circuiti turistici più ampi e delle disposizioni e indicazioni
regionali, nazionali e comunitarie in materia;
b) messa a disposizione, da parte del soggetto aderente, in modo
ben visibile e in prossimità dell'ingresso o nel locale di
accoglienza, di materiale informativo sulla "Strada dei vini
e dei sapori dei Colli d' Imola";
c) esposizione, da parte del soggetto aderente, della mappa del
territorio specifico della "Strada dei vini e dei sapori dei
Colli d' Imola";
Il materiale informativo e illustrativo, comprese guide e carte
turistiche, è realizzato e divulgato a cura della Associazione
che gestisce l'iniziativa con la collaborazione dei vari soci a
seconda delle rispettive caratteristiche e competenze;
5. Gli operatori aderenti alla Strada sono invitati a tenere un
atteggiamento improntato all'ospitalità e gentilezza nei
confronti del cliente secondo la migliore tradizione del territorio
imolese;
6. Gli operatori aderenti alla Strada si impegnano a mettere a disposizione
gratuitamente propri prodotti, servizi, ospitalità per iniziative
di promo-commercializzazione della Strada, per un valore indicativo
non superiore alla quota associativa annuale, su richiesta specifica
del Presidente.
7. Così come previsto dall'Art.15 dello statuto dell'Associazione
, il Comitato Tecnico ha funzioni di controllo sulla rispondenza
dei requisiti delle strutture di accoglienza e dei prodotti posti
in vendita.
8. I soci aderenti devono essere ubicati nel territorio dei Comuni
del Circondario Imolese e/o della DOC Colli d'Imola. Sono previste
deroghe su richieste specifiche, proposte dal Comitato tecnico e
approvate dal C.d.A..
9. Chiunque può far domanda di adesione all'Associazione.
La richiesta, nei sessanta giorni successivi alla presentazione
sarà valutata dal Comitato tecnico attraverso anche un sopralluogo
in azienda. Il Consiglio di Amministrazione con il parere positivo
del Comitato Tecnico delibererà l'adesione nella prima riunione
utile comunicandola al richiedente in forma scritta.
10. Ai soggetti interessati ad aderire all'Associazione, ma non
ancora in possesso degli standard minimi di qualità, potrà
essere consentito un periodo di tempo massimo di 12 mesi per l'adeguamento
ai requisiti minimi previsti. La loro adesione diventerà
quindi definitiva al raggiungimento di tali requisiti e a seguito
del parere positivo del Comitato Tecnico.
Art. 2
Standard di qualità delle aziende vitivinicole e dei vini
della "Strada dei vini e dei sapori dei Colli d'Imola".
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada" le aziende
vitivinicole devono presentare i seguenti requisiti e garantire
i seguenti servizi:
a) ubicazione delle aziende nel territorio della D.O.C. Colli d'Imola.
Sono previste deroghe su richieste specifiche, proposte dal Comitato
tecnico e approvate dal C.d.A.;
b) dintorni dell'azienda attrezzati per una sosta temporanea dei
visitatori in spazi aperti;
c) idonea segnaletica di ingresso e di avvicinamento all'azienda
secondo il layout dell'Associazione e della Regione Emilia Romagna;
d) percorsi informativi per il turista, con cartelli informativi
e/o notizie circa 1'ambiente e la cultura del territorio e i vini
prodotti nel territorio della "Strada" e dell'azienda
produttrice;
e) luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita,
dove è disponibile anche materiale illustrativo sulla "Strada",
ed inoltre:
· scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda,
· scheda sui vigneti e sulla cantina,
f) locale di degustazione attrezzato nonché servizi igienici,
il tutto a norma da un punto di vista igienico-sanitario;
g) arredamento dei locali accessibili agli ospiti in sintonia con
la tipicità del luogo;
h) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello dichiarato
al Comitato tecnico della "Strada dei vini e dei sapori dei
Colli d'Imola" entro il 1° gennaio di ogni anno.
Durante 1'alta stagione (dall'1/4 al 30/9) 1'azienda deve assicurare
1'apertura per almeno 24 ore settimanali, di cui 4 ore in un giorno
prefestivo o festivo. Durante la bassa stagione (dall'1/10 al 31/3)
1'azienda deve assicurare l'apertura per almeno 12 ore settimanali,
di cui 4 ore in un giorno prefestivo o festivo. L'azienda potrà
essere chiusa per un periodo non superiore a 30 giorni durante le
ferie annuali. Il Comitato responsabile garantisce, all'interno
della "Strada", con programmata turnazione, 1'apertura
di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi.
Deroghe eventuali dovranno essere concordate con il Comitato Tecnico
e da questi autorizzate.
i) affissione in modo ben visibile, nel locale di degustazione,
dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli
assaggi. Tali prezzi devono essere comunicati al Comitato Tecnico.
La degustazione va preordinata all'arrivo degli ospiti ed effettuata
con idonei bicchieri. Alla fine della visita l'ospite non è
obbligato all'acquisto,
l) il vino dovrà essere a disposizione per l'acquisto in
bottiglia, è necessario che l'azienda produca e metta in
vendita almeno un vino DOC o DOCG in bottiglia,
m) dovranno essere disponibili una vetrina contenente i bicchieri
da degustazione adeguati alle varie tipologie di vini da proporre
in cui sia assicurata una giusta circolazione d'aria e adeguate
caratteristiche igieniche e un locale condizionato o un "mobile-frigo",
possibilmente a vetrina, per contenere i vini secondo le specifiche
temperature.
2. Le aziende di cui al comma 1 potranno altresì offrire
ulteriori servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio vengono indicati:
a) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori
di handicap;
b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo
dei visitatori;
c) personale a conoscenza di lingue straniere;
d) organizzazione di visite guidate ai vigneti;
e) piazzali o aree per la sosta delimitati in modo che lo stazionamento
dei veicoli non danneggi il carattere dell'insediamento e, per le
aziende situate all'interno dei centri abitati, indicazione ai visitatori
dei parcheggi o luoghi di sosta ad essi riservati.
f) graduale inserimento negli arredi interni e negli eventuali spazi
esterni di elementi e tipologie architettoniche, di arredo e di
verde ornamentale secondo criteri di tipicità concordati
con il Comitato Tecnico.
Art. 3
Standard di qualità delle aziende agricole specializzate
in produzioni tipiche aderenti alla "Strada dei vini e dei
sapori dei Colli d'Imola"
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d'Imola" le aziende agricole specializzate in produzioni
tipiche, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle
seguenti regole ed offrire i seguenti servizi:
a) idonea segnaletica di ingresso e di avvicinamento all'azienda
secondo il layout dell'Associazione e della Regione Emilia Romagna;
b) offrire materiale informativo della "Strada dei vini e dei
sapori dei Colli d'Imola";
c)offrire materiale informativo relativo alle produzioni tipiche
coltivate e/o trasformate in azienda;
d) allestimento di idoneo spazio dedicato alla vendita dei prodotti.
2. Le aziende di cui a comma 1 possono altresì offrire ulteriori
servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio vengono indicati:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) organizzazione di attività informative finalizzate alla
conoscenza ed alla promozione delle produzioni tipiche coltivate
e/o trasformate in azienda.
c) graduale inserimento negli arredi interni e negli eventuali spazi
esterni di elementi e tipologie architettoniche, di arredo e di
verde ornamentale secondo criteri di tipicità concordati
con il Comitato Tecnico.
d) luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita,
opportunamente arredato in sintonia con la tipicità del luogo.
Art. 4
Standard di qualità delle enoteche e/o botteghe del vino
e dei prodotti tipici della "Strada dei vini e dei sapori dei
Colli d'Imola"
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d'Imola" le enoteche e/o botteghe del vino e dei
prodotti tipici devono possedere i seguenti requisiti ed offrire
i seguenti servizi:
a) idonea segnaletica di ingresso e di avvicinamento all'enoteca
secondo il layout dell'Associazione e della Regione Emilia Romagna;
b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato dei vini
e/o dei prodotti tipici delle aziende facenti parte della "Strada";
c) offerta di materiale informativo della "Strada";
d) organizzazione periodica di corsi o iniziative per la degustazione
e la conoscenza dei vini e/o dei prodotti tipici della "Strada";
2. Le enoteche e/o botteghe del vino di cui al comma 1 possono altresì
offrire ulteriori servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio vengono indicati:
a) allestimento di uno spazio degustazione;
b) impiego di personale a conoscenza di almeno una lingua straniera;
c) graduale inserimento negli arredi interni e negli eventuali spazi
esterni di elementi e tipologie architettoniche, di arredo e di
verde ornamentale secondo criteri di tipicità concordati
con l'Associazione.
Art. 5
Standard di qualità delle aziende agrituristiche della "Strada
dei vini e dei sapori dei Colli d' Imola"
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d'Imola" le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio
delle attività devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi
alle seguenti regole:
a)
idonea segnaletica di ingresso e di avvicinamento all'azienda secondo
il layout dell'Associazione e della Regione Emilia Romagna;
b) obbligo di esporre un congruo numero di vini relativi alla "Strada"
se 1'azienda non è vitivinicola;
c) 1'azienda agrituristica che svolge attività di ristorazione
deve avere la carta dei vini e almeno un menù di degustazione
dei prodotti tipici;
d) offrire materiale informativo sulla "Strada".
2. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori
servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio vengono indicati:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) organizzazione di attività didattiche come corsi di degustazione,
visite guidate ai vigneti o alle cantine.
c) graduale inserimento negli arredi interni e negli eventuali spazi
esterni di elementi e tipologie architettoniche, di arredo e di
verde ornamentale secondo criteri di tipicità concordati
con l'Associazione.
Art. 6
Standard di qualità delle attività della ricezione
alberghiera ed extra-alberghiera, compresi i bed&breakfast e
le aziende di turismo rurale della "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d' Imola"
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d' Imola" le attività ricettive devono possedere
i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:
a) presenza di personale competente a fornire informazioni sulla
"Strada";
b) idonea segnaletica di ingresso e di avvicinamento all'impresa
secondo il layout dell'Associazione e della Regione Emilia Romagna;
c) qualora la struttura turistico-ricettiva abbia un ristorante
all'interno, valgono le indicazioni date all'art. 7 del presente
disciplinare;
d) visibilità e offerta di materiale informativo della "Strada";
e) formulazione e/o adesione a proposte promo-commerciali atte a
favorire il turismo enogastronomico nel territorio.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori
servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio vengono indicati:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) graduale inserimento negli arredi interni e negli eventuali spazi
esterni di elementi e tipologie architettoniche, di arredo e di
verde ornamentale secondo criteri di tipicità concordati
con l'Associazione.
Art. 7
Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione
di pasti, alimenti e bevande della "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d' Imola"
l. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d' Imola", gli esercizi autorizzati alla somministrazione
di pasti, alimenti e bevande, devono possedere i seguenti requisiti
ed offrire i seguenti servizi:
a) idonea segnaletica di ingresso e di avvicinamento agli esercizi
secondo il layout dell'Associazione e della Regione Emilia Romagna;
b) carta dei vini adeguata ed aggiornata con indicati i prezzi di
vendita;
c) presenza significativa nella carta dei vini, di vini della DOC
"Colli d'Imola" che dovranno provenire dalle aziende vitivinicole
facenti parte della "Strada".
d) menù comprendente piatti tipici della zona;
e) esposizione di un congruo numero di vini dei "Colli d'Imola"
proposti nella carta dei vini nel locale d'ingresso o di accoglienza
dei clienti;
f) uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale
di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
g) visibilità e offerta di materiale informativo della "Strada";
h) utilizzo di prodotti tipici locali di stagione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono altresì offrire
ulteriori servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio viene indicato:
a) prezzo del pasto comprensivo di coperto e servizio;
b) personale a conoscenza di almeno una lingua straniera;
c) graduale inserimento negli arredi interni e negli eventuali spazi
esterni di elementi e tipologie architettoniche, di arredo e di
verde ornamentale secondo criteri di tipicità concordati
con l'Associazione;
d) presenza nella carta dei vini di almeno un vino per ogni tipologia
prevista nel disciplinare della DOC Colli d'Imola.
Art. 8
Standard di qualità delle imprese commerciali, dell'artigianato
artistico e tradizionale della "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d' Imola".
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d'Imola" le imprese commerciali, dell'artigianato
artistico e tradizionale devono:
a) idonea segnaletica di ingresso e di avvicinamento all'impresa
secondo il layout dell'Associazione e della Regione Emilia Romagna;
b) svolgere un'attività connessa alle produzioni tipiche
e tradizionali del territorio;
c) comunicare al Comitato responsabile specifici orari entro i quali
sia possibile effettuare visite , finalizzate alla conoscenza dei
vari processi di lavorazione;
d) esporre i prezzi di vendita dei prodotti;
e) visibilità e offerta di materiale informativo della "Strada".
2.
Le imprese di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori
servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio vengono indicati:
a) organizzazione di corsi in collaborazione anche con altri soggetti
della "Strada dei vini e dei sapori dei Colli d'Imola";
b) offerta di spiegazioni del processo di lavorazione in una o più
lingue straniere.
c) graduale inserimento negli arredi interni e negli eventuali spazi
esterni di elementi e tipologie architettoniche, di arredo e di
verde ornamentale secondo criteri di tipicità concordati
con l'Associazione;
d) richiesta di estensione dell'orario di apertura ai giorni festivi
e/o in concomitanza con gli eventi importanti della "Strada"
Art. 9
Standard di qualità delle agenzie di viaggio e tour operator
della "Strada dei vini e dei sapori dei Colli d'Imola"
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d'Imola" le agenzie di viaggio e tour operator dovranno:
a) promuovere iniziative di incoming turistico - enogastronomico
con carattere continuativo nell'ambito della "Strada dei vini
e dei sapori dei Colli d'Imola" ed in raccordo con l'Associazione;
b) mettere a disposizione personale dotato di adeguata formazione
e competenza, con conoscenza di lingue straniere;
c) visibilità e offerta di materiale informativo della "Strada".
Art. 10
Standard di qualità degli Istituti scolastici e di formazione
professionale, delle Istituzioni, Associazioni e Consorzi operanti
nel campo culturale, ambientale e turistico aderenti alla "Strada
dei vini e dei sapori dei Colli d'Imola"
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d'Imola" le Istituzioni e/o le Associazioni operanti
in ambito professionale, formativo, culturale ed ambientale devono:
a) offrire riferimenti informativi mediante personale di adeguata
formazione e competenza.
b) promozione di iniziative divulgative che mettano in collegamento
la propria competenza specifica con i percorsi della "Strada";
2. Le Istituzioni o le Associazioni. di cui al comma 1 possono altresì
offrire ulteriori servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio vengono indicati:
a) organizzazione di visite alle aziende vitivinicole o ad altre
strutture o esercizi facenti parte della "Strada";
b) mettere a disposizione personale con conoscenza di lingue straniere;
Art. 11
Standard di qualità dei Consorzi di Tutela e Promozione dei
vini e dei prodotti tipici operanti nel campo dell'enogastronomia
e delle Associazioni professionali e di categoria aderenti alla
"Strada dei vini e dei sapori dei Colli d'Imola"
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d' Imola" le Associazioni e i Consorzi di tutela
operanti nell'ambito dell'enogastronomia devono:
a) rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio
dei Comuni del Circondario Imolese e/o della DOC Colli d'Imola;
b) promuovere iniziative divulgative che mettano in collegamento
la propria competenza specifica con i percorsi della Strada dei
vini.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori
servizi.
Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta e senza alcun
carattere obbligatorio vengono indicati:
a) organizzazione di visite alle aziende vitivinicole o ad altre
strutture o esercizi facenti parte della "Strada dei vini e
dei sapori dei Colli d'Imola";
b) mettere a disposizione personale con conoscenza di lingue straniere.
Art. 12
Impegni degli Enti locali aderenti alla "Strada dei vini e
dei sapori dei Colli d' Imola"
1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada dei vini e dei sapori
dei Colli d'Imola" essi devono avere competenza territoriale
nel Circondario Imolese e/o nella DOC Colli d'Imola.
2. Gli Enti locali dovranno offrire i seguenti servizi:
a) costituire di comune accordo - collegandosi opportunamente -
uno o più centri d'informazione locale con personale adeguatamente
preparato;
b) distribuire il materiale illustrativo sulle iniziative rientranti
nella "Strada";
c) gestire in collaborazione con l'Associazione le attività
di divulgazione e promozione dell'intera iniziativa in raccordo
con la programmazione economica, urbanistica e turistica ad ogni
livello territoriale;
d) promuovere studi e approfondimenti e adottare strumenti idonei
a definire parametri di tipicità del territorio di competenza
non solo a livello enogastronomico e dei prodotti tipici ma anche
a livello architettonico e paesaggistico perseguendo l'obiettivo
di una sostanziale omogeneità di tali elementi in ogni area
interessata dall'iniziativa "Strada dei vini e dei sapori dei
Colli d'Imola";
e) garantire visibilità e offerta di materiale informativo
della "Strada" e impegno ad effettuare una manutenzione
particolarmente curata lungo gli itinerari della Strada.
Art. 13
Standard di qualità del personale di animazione, degli esperti
e operatori aderenti alla "Strada dei vini e dei sapori dei
Colli d'Imola"
1. Il personale di animazione, gli esperti e operatori dell'ambito
enogastronomico della Strada, utilizzato dall'Associazione e/o dai
singoli associati, deve possedere adeguati requisiti di competenza
e professionalità.
Art. 14
Standard di qualità dei soggetti pubblici e/o privati non
compresi nei precedenti articoli e aderenti alla "Strada dei
vini e dei sapori dei Colli d'Imola".
1. I soggetti aderenti all'Associazione e non rientranti nelle tipologie
indicate nei precedenti articoli, dovranno offrire servizi individuati
dal Comitato Tecnico della Strada oltre ai seguenti:
a) rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio
dei Comuni del Circondario Imolese e/o della DOC Colli d'Imola;
f) promuovere iniziative divulgative che mettano in collegamento
la propria competenza specifica con i percorsi della Strada.
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